IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  1  della  legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64,
come modificato dall'articolo 1 della  legge  regionale  28  novembre
1986, n. 54, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 1 - Ambito di applicazione della legge.
   1.  Le  presenti norme, emanate in conformita' ai criteri generali
approvati  dal  CIPE  con  deliberazione  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  348  del  19  dicembre  1981, si applicano a tutti gli
alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale
carico o con il concorso o contributo  dello  Stato,  della  Regione,
delle  Province o dei Comuni, nonche' a quelli acquistati, realizzati
o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalita'  sociali
proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
   2.  I  presenti  criteri si applicano, altresi', alle assegnazioni
delle case parcheggio, non  appena  sia  cessata  la  causa  dell'uso
contingente  per  la quale sono stati realizzati e sempreche' abbiano
tipologie e standards abitativi adeguati.
   3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
     a) realizzati o recuperati da Enti  pubblici  con  programmi  di
edilizia  agevolata  qualora siano destinati, mediante l'emissione di
appositi bandi,  a  fasce  di  redditi  superiori  a  quelli  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f);
     b)  di  servizio  per  i  quali  la  legge  preveda  la semplice
concessione  amministrativa  con  conseguente  disciplinare  e  senza
contratto di locazione;
     c)  di proprieta' degli Enti pubblici previdenziali, purche' non
acquistati, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso
o contributo dello Stato o della Regione.
   4. Sono altresi' esclusi gli alloggi che hanno formato oggetto  di
interventi  di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti,
purche'  gli  stessi  siano  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
all'articolo 2, comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui alla
lettera f).
   5.  Possono  inoltre  essere  esclusi, con atto deliberativo della
Giunta Regionale:
     a)  gli  alloggi  che  per  modalita'   di   acquisizione,   per
destinazione  funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata o
per particolari caratteri  di  pregio  storico-artistico,  non  siano
utilizzati   o   utilizzabili   per   i   fini  propri  dell'edilizia
residenziale pubblica;
     b) gli alloggi di proprieta' dei Comuni e  degli  Enti  pubblici
non  economici, che non siano stati realizzati o recuperati con fondi
dello Stato o della Regione, e che siano destinati a soddisfare fasce
di redditi superiori a quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f)".