IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, e' sostituito dal seguente: "Articolo 1 - Ambito di applicazione della legge. 1. Le presenti norme, emanate in conformita' ai criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle Province o dei Comuni, nonche' a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 2. I presenti criteri si applicano, altresi', alle assegnazioni delle case parcheggio, non appena sia cessata la causa dell'uso contingente per la quale sono stati realizzati e sempreche' abbiano tipologie e standards abitativi adeguati. 3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati o recuperati da Enti pubblici con programmi di edilizia agevolata qualora siano destinati, mediante l'emissione di appositi bandi, a fasce di redditi superiori a quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f); b) di servizio per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; c) di proprieta' degli Enti pubblici previdenziali, purche' non acquistati, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione. 4. Sono altresi' esclusi gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purche' gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera f). 5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta Regionale: a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica; b) gli alloggi di proprieta' dei Comuni e degli Enti pubblici non economici, che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione, e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f)".